IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  31  marzo  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   229   del   30  settembre  1994,  recante
modificazioni all'ordinamento didattico  universitario  relativamente
ai corsi di diploma universitario della facolta' di ingegneria;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visti i decreti rettorali n. 2434 del 28 ottobre 1995 e n. 2467 del
30  ottobre  1995  contenenti  identiche norme comuni relative ai due
corsi di diploma universitario  in  "ingegneria  aerospaziale"  e  in
"ingegneria   delle   infrastrutture",  afferenti  alla  facolta'  di
ingegneria;
  Ritenuto necessario  modificare  i  decreti  suddetti  mediante  la
predisposizione  di una sola normativa comune a tutti i corsi di D.U.
della facolta' di ingegneria,  conformemente  alla  tabella  XXIX-bis
(decreto ministeriale 31 marzo 1994);
  Visti  i pareri favorevoli degli organi accademici nelle sedute del
14 novembre 1995 e del 18 gennaio 1996;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Perugia,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Gli articoli dal 179 al 194 - Titolo X - relativi alla facolta'  di
ingegneria,   corsi   di   diploma   universitario   in   "ingegneria
aerospaziale" e "ingegneria delle infrastrutture", sono  soppressi  e
sostituiti   dai   seguenti  nuovi  articoli  dal  179  al  187,  con
conseguente scorrimento degli articoli successivi.
           NORME COMUNI AI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
  Art. 179 (Istituzione dei corsi di diploma universitario). - Presso
la  facolta'  di  ingegneria  sono  istituiti  i  corsi  di   diploma
universitario  in  ingegneria  aerospaziale  e  in  ingegneria  delle
infrastrutture di durata triennale.
  I corsi di  diploma  universitario  possono  essere  articolati  in
orientamenti,  stabiliti dalla facolta' all'atto dell'attivazione del
corso di diploma.
  Al  compimento degli studi dei corsi di diploma viene conseguito il
titolo di "diplomato in ingegneria .."   con  la  specificazione  del
corso di diploma seguito.
  I  mezzi  finanziari per il funzionamento dei corsi di diploma sono
costituiti  dalle  tasse  degli  iscritti   nonche'   da   contributi
assegnati,  a  tal fine, all'Universita' di Perugia tramite opportune
convenzioni con enti pubblici o privati.
  Art.  180  (Accesso  ai  corsi   di   diploma   universitario).   -
L'iscrizione  ai  corsi di diploma e' regolata dalle norme vigenti in
materia di accesso agli studi universitari.
  Il numero degli iscritti  al  primo  anno  di  corso  e'  stabilito
annualmente  dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta',
in base alle strutture e alle risorse disponibili, secondo i  criteri
generali  fissati  dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge
n. 341/1990.
  Le modalita' delle eventuali prove per l'ammissione al  primo  anno
di corso sono stabilite dal consiglio di facolta'.
  Art.  181  (Corsi  di  laurea  e  diploma  affini).  -  Ai fini del
proseguimento degli studi i corsi di  diploma  universitario  di  cui
all'art.  179  sono  dichiarati  mutuamente affini a tutti i corsi di
laurea della facolta' di ingegneria di cui all'art. 1  della  tabella
XXIX  (decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20  maggio 1989 -
Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1989, n. 186) e successive  modifiche  e
integrazioni  e  affini ai corsi di D.U. di cui alla tabella XXIX-bis
(decreto ministeriale 31 marzo 1994 - Gazzetta Ufficiale n.  229  del
30 settembre 1994).
  Il  criterio  generale  per  il  riconoscimento  degli insegnamenti
seguiti con esito positivo nei  corsi  di  diploma  universitario  e'
quello  della loro validita' culturale (propedeutica o professionale)
nell'ottica della formazione richiesta  per  il  conseguimento  della
laurea. Conseguentemente la facolta' potra' riconoscere tutti o parte
degli  insegnamenti  seguiti  con esito positivo nei corsi di diploma
universitario, indicando le singole corrispondenze,  anche  parziali,
con  gli  insegnamenti  del  corso  di laurea; la facolta' indichera'
inoltre  sia  gli  insegnamenti  integrativi  atti  a  completare  la
formazione  necessaria  per  inserirsi  nel  corso di laurea, sia gli
insegnamenti specifici del corso di laurea necessari  per  conseguire
la   laurea   stessa.   Gli   insegnamenti   integrativi   non   sono
necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.
  Il consiglio di facolta' indichera', inoltre, l'anno del  corso  di
laurea  cui  lo  studente si potra' iscrivere; tale anno di corso non
potra' essere superiore al terzo.
  Nei trasferimenti degli  studenti  tra  diversi  corsi  di  diploma
universitario  in  ingegneria  o da un corso di laurea ad un corso di
diploma  universitario,  sempre  della  facolta'  di  ingegneria,  il
competente   consiglio  di  facolta'  riconoscera'  gli  insegnamenti
seguendo il criterio della loro utilita'  ai  fini  della  formazione
richiesta per il conseguimento del nuovo titolo e indichera' il piano
degli  studi  da  completare per il conseguimento del titolo stesso e
l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
  I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica
denominazione sono considerati strettamente affini.
  La  facolta',  nel riconoscere gli studi di un corso di diploma per
il  proseguimento  nel   corso   di   laurea   strettamente   affine,
riconoscera'  gli studi completati in misura tale che, per conseguire
la laurea, il numero degli insegnamenti ulteriori,  sia  integrativi,
sia  propri  del  corso  di  laurea,  non  sia,  di  norma, superiore
rispettivamente a quattro annualita' e a quattordici annualita'.
  Art. 182 (Articolazione del corso di  studi).  -  La  durata  degli
studi dei corsi di diploma universitario e' stabilita in tre anni.
  Ciascuno  dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi
didattici piu' brevi, specificandoli nel regolamento della facolta'.
  L'attivita' didattica complessiva dei corsi  di  diploma  comprende
almeno  2.100 ore organizzate in 30 moduli didattici, di cui non meno
di 1.600 ore di  attivita'  didattica  e  non  meno  di  500  ore  di
attivita' pratiche di laboratorio e tirocinio.
  L'attivita' di laboratorio potra' anche essere associata ai diversi
corsi  di  insegnamento.  L'attivita'  di  laboratorio e di tirocinio
potra'   essere    svolta    sia    all'interno    che    all'esterno
dell'Universita',  anche  in relazione ad un elaborato finale, presso
qualificate  istituzioni  italiane  e   straniere.   L'attivita'   di
tirocinio,  svolta  presso qualificate strutture pubbliche o private,
opportunamente  documentata  e  valutata,  potra'   essere   ritenuta
equivalente,  dal  consiglio della competente struttura didattica, al
massimo a due dei trenta moduli necessari per conseguire il titolo di
diploma in ingegneria.
  L'ordinamento didattico e'  formulato  con  riferimento  al  modulo
didattico che comprende una attivita' didattica complessiva (lezioni,
esercitazioni,  laboratorio ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il
diploma universitario occorre  aver  superato,  con  esito  positivo,
l'accertamento  relativo  agli  insegnamenti previsti nel piano degli
studi, con modalita' d'esame stabiliti dal consiglio di facolta'.  La
facolta',  nello stabilire le prove di valutazione della preparazione
degli studenti, seguira' criteri di continuita' e di accorpamento  in
modo da limitare il numero degli esami tradizionali.
  L'esame   di  diploma  consiste  in  una  discussione  tendente  ad
accertare la preparazione di base e professionale del  candidato,  in
esso potra' essere discusso un elaborato scritto.
  Art.  183  (Regolamento  dei  corsi di diploma). - I consigli delle
competenti   strutture   didattiche   determinano,    con    apposito
regolamento,  in  conformita' con il regolamento didattico di Ateneo,
l'articolazione dei corsi di diploma universitario,  in  accordo  con
quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.
  In  particolare  nel  regolamento  saranno  indicati il piano degli
studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e  di
area  disciplinare  di  appartenenza  dei moduli didattici. Nel piano
degli studi sara' individuata la  denominazione  degli  insegnamenti:
ciascun  insegnamento  sara'  costituito da un singolo modulo o dalla
integrazione di diversi moduli o  frazione  di  moduli  sia  per  gli
insegnamenti  obbligatori  che per quelli da definire in sede locale,
necessari  per  raggiungere  il  numero  complessivo   che   consente
l'accesso  all'esame  di diploma. Le denominazioni degli insegnamenti
sono, di norma quelli indicati nei  settori  scientifico-disciplinari
individuati  nel  decreto  del  Presidente della Repubblica 12 aprile
1994, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 341/1990.
  La  denominazione  di  insegnamenti  integrati,  formati con moduli
didattici appartenenti a  settori  scientifico-disciplinari  diversi,
saranno  diverse  da quelle riportate nei settori stessi. L'identita'
di denominazione di insegnamenti comuni a piu' corsi di diploma,  non
comporta  necessariamente  identita' di programmi e di svolgimento e,
quindi, di docente.
  Nel regolamento saranno riportati i vincoli, quanto a  insegnamenti
positivamente  superati,  perche' uno studente possa iscriversi ad un
corso successivo.
  Nel regolamento sara' indicata la collocazione  degli  insegnamenti
nei successivi periodi didattici e le loro eventuali propedeuticita'.
  La facolta' potra' prevedere che lo studente dimostri la conoscenza
pratica  e  la  comprensione  di  almeno  una  lingua  straniera.  Le
modalita' di accertamento saranno stabilite dalla facolta' stessa.
  Art. 184 (Docenza). - La copertura dei moduli didattici attivati e'
attribuita dal consiglio di facolta'  a  professori  di  ruolo  dello
stesso  settore  scientifico-disciplinare o di settore ritenuto dalla
facolta' affine, ovvero per affidamento a professore  di  ruolo  o  a
ricercatore secondo la normativa vigente. Per realizzare una efficace
attivita' didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola
classe  di  insegnamento  dovra' avere un numero di studenti iscritti
non superiore, di norma, a cento unita'.
  Al fine  di  facilitare  il  ricorso  a  qualificate  esperienze  e
professionalita'  esterne, potranno essere affidati moduli didattici,
interamente o in parte, a professori a contratto.
  Nella  didattica   potranno   essere   utilizzati   anche   sistemi
tecnologici  avanzati  di  insegnamenti  a  distanza qualora cio' sia
previsto nelle convenzioni di cui all'art. 179.
  Art. 185 (Ordinamento dei corsi di  diploma).  -  I  curricula  dei
diplomi   universitari  sono  formulati  con  riferimento  al  modulo
didattico.
  Gli orientamenti dei corsi di  diploma  hanno  l'obiettivo  di  far
approfondire,  in  un  particolare  campo,  sia  competenze  di  tipo
metodologico sia tecnico-progettuali, realizzative e di esercizio.  I
moduli  didattici  che  caratterizzano  l'orientamento, in numero non
inferiore  a  tre,  sono  scelti  dalla  facolta'  in   accordo   con
l'obiettivo indicato, in fase di formulazione del proprio regolamento
didattico.
  Gli  articoli  186  e  187  riportano, per ciascun corso di diploma
universitario, il numero dei moduli  didattici  e  le  relative  aree
disciplinari da includere obbligatoriamente nei curricula didattici.
  La   facolta'  completa,  in  sede  di  regolamento  didattico,  le
indicazioni  fino  ad  arrivare  al  numero  complessivo  di   moduli
didattici.
                   CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
                     IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE
  Art.   186   (Formulazione  dei  curricula  del  corso  di  diploma
universitario in ingegneria aerospaziale). - Per il conseguimento del
diploma universitario in ingegneria aerospaziale sono obbligatori  24
moduli  didattici indicati nella tabella seguente. Nella tabella sono
riportati il o i gruppi di  discipline  con  il  relativo  numero  di
moduli  didattici;  quando  e'  necessario,  e'  anche  riportata una
precisazione sui contenuti scientifico-professionali.
Codifica                                 Numero
  del       Denominazione del settore     dei
settore     scientifico-disciplinare     moduli  Contenuto dei moduli
    -                   -                   -            -
A02A-A01C Analisi matematica - Geometria    4   Matematica
A03X-A04A Fisica matematica - Analisi
           numerica
A01A-A01B Logica matematica - Algebra
A02B-S01A Probabilita' e statistica
           matematica - Statistica
  B01A    Fisica generale                   1   Fisica
B01A-B03X Fisica generale - Struttura
           della materia                    1   Fisica
  C06X    Chimica                           1   Chimica
  K05A    Sistemi di elaborazione delle
           informazioni                     1   Informatica di base
  H15X    Estimo                            1   Economia e gestione
  I27X    Ingegneria economico-gestionale
  P01A    Economia politica
  H07A    Scienza delle costruzioni         1   Meccanica dei solidi
  I08A    Progettazione meccanica e
           costruzione di macchine
  I07X    Meccanica applicata alle macchine 1
  I09X    Disegno e metodi dell'ingegneria
           industriale
  I05A    Fisica tecnica industriale        1   Termodinamica e
                                                 trasmissione del
                                                 calore
  I03X    Fluidodinamica
  I15B    Principi di ingegneria chimica
  I04C    Sistemi e tecnologie energetici   1   Sistemi energetici
  I17X    Elettrotecnica                    1   Principi e
                                                 applicazioni
  I10X    Tecnologie e sistemi di
           lavorazione                      1   Materiali e relative
                                                 tecnologie
  I13X    Metallurgia
  I14A    Scienza e tecnologia dei
           materiali
  I18X    Convertitori, macchine e
           azionamenti elettrici
  I19X    Sistemi elettrici per l'energia
  I03X    Fluidodinamica                    2
  I02A    Meccanica del volo                1
  I02B    Costruzioni e strutture
           aerospaziali                     2
  I02C    Impianti e sistemi aerospaziali   1
  I04A    Propulsione aerospaziale          2
  K01X    Elettronica                       1
  K04X    Automatica
+ 6 moduli didattici da definire in sede locale.
 
  CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE
 
   Art.   187  (Formulazione  dei  curricula  del  corso  di  diploma
universitario  in  ingegneria  delle  infrastrutture).   -   Per   il
conseguimento   del   diploma   universitario   in  ingegneria  delle
infrastrutture sono obbligatori 23 moduli  didattici  indicati  nella
tabella  seguente.  Nella  tabella  sono  riportati  il o i gruppi di
discipline con il relativo numero  di  moduli  didattici;  quando  e'
necessario,   e'  anche  riportata  una  precisazione  sui  contenuti
scientifico-professionali.
 
Codifica                                 Numero
  del       Denominazione del settore     dei
settore     scientifico-disciplinare     moduli  Contenuto dei moduli
    -                   -                   -            -
A02A-A01C Analisi matematica - Geometria    4   Matematica
A03X-A04A Fisica matematica - Analisi
           numerica
A01A-A01B Logica matematica - Algebra
A02B-S01A Probabilita' e statistica
           matematica - Statistica
  B01A    Fisica generale                   1   Fisica
B01A-B03X Fisica generale - Struttura
           della materia                    1   Fisica
  C06X    Chimica                           1   Chimica
  K05A    Sistemi di elaborazione delle
           informazioni                     1   Informatica di base
  H15X    Estimo                            1   Economia e gestione
  I27X    Ingegneria economico-gestionale
  P01A    Economia politica
  H01A    Idraulica                         1
H01B-H01C Costruzioni idrauliche -
           Costruzioni marittime
  D02B    Geologia applicata                1
  H06X    Geotecnica
  H07A    Scienza delle costruzioni         1
  H07B    Tecnica delle costruzioni         1
  H11X    Disegno                           1
  I14A    Scienza e tecnologia dei
           materiali                        1
  H01A    Idraulica                         1
  H01B    Costruzioni idrauliche
  H01C    Costruzioni marittime
  H02X    Ingegneria sanitaria-ambientale   1
  H03X    Strade, ferrovie ed aeroporti     1
  H04X    Trasporti                         1
  H05X    Topografia e cartografia          1
  I04C    Sistemi e tecnologie energetici   1
  I07X    Meccanica applicata alle macchine 1
  I17X    Elettrotecnica                    1   Elettrotecnica e sue
                                                 applicazioni
  I18X    Convertitori, macchine e
           azionamenti elettrici
  I19X    Sistemi elettrici per l'energia
+ 7 moduli didattici da definire in sede locale.
   Il  presente  decreto  viene  inviato  per  la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Perugia, 26 febbraio 1996
                                                  Il rettore: CALZONI