IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario della facolta' di ingegneria; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visti i decreti rettorali n. 2434 del 28 ottobre 1995 e n. 2467 del 30 ottobre 1995 contenenti identiche norme comuni relative ai due corsi di diploma universitario in "ingegneria aerospaziale" e in "ingegneria delle infrastrutture", afferenti alla facolta' di ingegneria; Ritenuto necessario modificare i decreti suddetti mediante la predisposizione di una sola normativa comune a tutti i corsi di D.U. della facolta' di ingegneria, conformemente alla tabella XXIX-bis (decreto ministeriale 31 marzo 1994); Visti i pareri favorevoli degli organi accademici nelle sedute del 14 novembre 1995 e del 18 gennaio 1996; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli dal 179 al 194 - Titolo X - relativi alla facolta' di ingegneria, corsi di diploma universitario in "ingegneria aerospaziale" e "ingegneria delle infrastrutture", sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli dal 179 al 187, con conseguente scorrimento degli articoli successivi. NORME COMUNI AI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO Art. 179 (Istituzione dei corsi di diploma universitario). - Presso la facolta' di ingegneria sono istituiti i corsi di diploma universitario in ingegneria aerospaziale e in ingegneria delle infrastrutture di durata triennale. I corsi di diploma universitario possono essere articolati in orientamenti, stabiliti dalla facolta' all'atto dell'attivazione del corso di diploma. Al compimento degli studi dei corsi di diploma viene conseguito il titolo di "diplomato in ingegneria .." con la specificazione del corso di diploma seguito. I mezzi finanziari per il funzionamento dei corsi di diploma sono costituiti dalle tasse degli iscritti nonche' da contributi assegnati, a tal fine, all'Universita' di Perugia tramite opportune convenzioni con enti pubblici o privati. Art. 180 (Accesso ai corsi di diploma universitario). - L'iscrizione ai corsi di diploma e' regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti al primo anno di corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle strutture e alle risorse disponibili, secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove per l'ammissione al primo anno di corso sono stabilite dal consiglio di facolta'. Art. 181 (Corsi di laurea e diploma affini). - Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 179 sono dichiarati mutuamente affini a tutti i corsi di laurea della facolta' di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX (decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 - Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1989, n. 186) e successive modifiche e integrazioni e affini ai corsi di D.U. di cui alla tabella XXIX-bis (decreto ministeriale 31 marzo 1994 - Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994). Il criterio generale per il riconoscimento degli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario e' quello della loro validita' culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento della laurea. Conseguentemente la facolta' potra' riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea; la facolta' indichera' inoltre sia gli insegnamenti integrativi atti a completare la formazione necessaria per inserirsi nel corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire la laurea stessa. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facolta' indichera', inoltre, l'anno del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere; tale anno di corso non potra' essere superiore al terzo. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario in ingegneria o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facolta' di ingegneria, il competente consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti seguendo il criterio della loro utilita' ai fini della formazione richiesta per il conseguimento del nuovo titolo e indichera' il piano degli studi da completare per il conseguimento del titolo stesso e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini. La facolta', nel riconoscere gli studi di un corso di diploma per il proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscera' gli studi completati in misura tale che, per conseguire la laurea, il numero degli insegnamenti ulteriori, sia integrativi, sia propri del corso di laurea, non sia, di norma, superiore rispettivamente a quattro annualita' e a quattordici annualita'. Art. 182 (Articolazione del corso di studi). - La durata degli studi dei corsi di diploma universitario e' stabilita in tre anni. Ciascuno dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi didattici piu' brevi, specificandoli nel regolamento della facolta'. L'attivita' didattica complessiva dei corsi di diploma comprende almeno 2.100 ore organizzate in 30 moduli didattici, di cui non meno di 1.600 ore di attivita' didattica e non meno di 500 ore di attivita' pratiche di laboratorio e tirocinio. L'attivita' di laboratorio potra' anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attivita' di laboratorio e di tirocinio potra' essere svolta sia all'interno che all'esterno dell'Universita', anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane e straniere. L'attivita' di tirocinio, svolta presso qualificate strutture pubbliche o private, opportunamente documentata e valutata, potra' essere ritenuta equivalente, dal consiglio della competente struttura didattica, al massimo a due dei trenta moduli necessari per conseguire il titolo di diploma in ingegneria. L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento al modulo didattico che comprende una attivita' didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratorio ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato, con esito positivo, l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalita' d'esame stabiliti dal consiglio di facolta'. La facolta', nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, seguira' criteri di continuita' e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, in esso potra' essere discusso un elaborato scritto. Art. 183 (Regolamento dei corsi di diploma). - I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformita' con il regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. In particolare nel regolamento saranno indicati il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici. Nel piano degli studi sara' individuata la denominazione degli insegnamenti: ciascun insegnamento sara' costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazione di moduli sia per gli insegnamenti obbligatori che per quelli da definire in sede locale, necessari per raggiungere il numero complessivo che consente l'accesso all'esame di diploma. Le denominazioni degli insegnamenti sono, di norma quelli indicati nei settori scientifico-disciplinari individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 341/1990. La denominazione di insegnamenti integrati, formati con moduli didattici appartenenti a settori scientifico-disciplinari diversi, saranno diverse da quelle riportate nei settori stessi. L'identita' di denominazione di insegnamenti comuni a piu' corsi di diploma, non comporta necessariamente identita' di programmi e di svolgimento e, quindi, di docente. Nel regolamento saranno riportati i vincoli, quanto a insegnamenti positivamente superati, perche' uno studente possa iscriversi ad un corso successivo. Nel regolamento sara' indicata la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici e le loro eventuali propedeuticita'. La facolta' potra' prevedere che lo studente dimostri la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalita' di accertamento saranno stabilite dalla facolta' stessa. Art. 184 (Docenza). - La copertura dei moduli didattici attivati e' attribuita dal consiglio di facolta' a professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore ritenuto dalla facolta' affine, ovvero per affidamento a professore di ruolo o a ricercatore secondo la normativa vigente. Per realizzare una efficace attivita' didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento dovra' avere un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, a cento unita'. Al fine di facilitare il ricorso a qualificate esperienze e professionalita' esterne, potranno essere affidati moduli didattici, interamente o in parte, a professori a contratto. Nella didattica potranno essere utilizzati anche sistemi tecnologici avanzati di insegnamenti a distanza qualora cio' sia previsto nelle convenzioni di cui all'art. 179. Art. 185 (Ordinamento dei corsi di diploma). - I curricula dei diplomi universitari sono formulati con riferimento al modulo didattico. Gli orientamenti dei corsi di diploma hanno l'obiettivo di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze di tipo metodologico sia tecnico-progettuali, realizzative e di esercizio. I moduli didattici che caratterizzano l'orientamento, in numero non inferiore a tre, sono scelti dalla facolta' in accordo con l'obiettivo indicato, in fase di formulazione del proprio regolamento didattico. Gli articoli 186 e 187 riportano, per ciascun corso di diploma universitario, il numero dei moduli didattici e le relative aree disciplinari da includere obbligatoriamente nei curricula didattici. La facolta' completa, in sede di regolamento didattico, le indicazioni fino ad arrivare al numero complessivo di moduli didattici. CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE Art. 186 (Formulazione dei curricula del corso di diploma universitario in ingegneria aerospaziale). - Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria aerospaziale sono obbligatori 24 moduli didattici indicati nella tabella seguente. Nella tabella sono riportati il o i gruppi di discipline con il relativo numero di moduli didattici; quando e' necessario, e' anche riportata una precisazione sui contenuti scientifico-professionali. Codifica Numero del Denominazione del settore dei settore scientifico-disciplinare moduli Contenuto dei moduli - - - - A02A-A01C Analisi matematica - Geometria 4 Matematica A03X-A04A Fisica matematica - Analisi numerica A01A-A01B Logica matematica - Algebra A02B-S01A Probabilita' e statistica matematica - Statistica B01A Fisica generale 1 Fisica B01A-B03X Fisica generale - Struttura della materia 1 Fisica C06X Chimica 1 Chimica K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni 1 Informatica di base H15X Estimo 1 Economia e gestione I27X Ingegneria economico-gestionale P01A Economia politica H07A Scienza delle costruzioni 1 Meccanica dei solidi I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine I07X Meccanica applicata alle macchine 1 I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale I05A Fisica tecnica industriale 1 Termodinamica e trasmissione del calore I03X Fluidodinamica I15B Principi di ingegneria chimica I04C Sistemi e tecnologie energetici 1 Sistemi energetici I17X Elettrotecnica 1 Principi e applicazioni I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione 1 Materiali e relative tecnologie I13X Metallurgia I14A Scienza e tecnologia dei materiali I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici I19X Sistemi elettrici per l'energia I03X Fluidodinamica 2 I02A Meccanica del volo 1 I02B Costruzioni e strutture aerospaziali 2 I02C Impianti e sistemi aerospaziali 1 I04A Propulsione aerospaziale 2 K01X Elettronica 1 K04X Automatica + 6 moduli didattici da definire in sede locale. CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE Art. 187 (Formulazione dei curricula del corso di diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture). - Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture sono obbligatori 23 moduli didattici indicati nella tabella seguente. Nella tabella sono riportati il o i gruppi di discipline con il relativo numero di moduli didattici; quando e' necessario, e' anche riportata una precisazione sui contenuti scientifico-professionali. Codifica Numero del Denominazione del settore dei settore scientifico-disciplinare moduli Contenuto dei moduli - - - - A02A-A01C Analisi matematica - Geometria 4 Matematica A03X-A04A Fisica matematica - Analisi numerica A01A-A01B Logica matematica - Algebra A02B-S01A Probabilita' e statistica matematica - Statistica B01A Fisica generale 1 Fisica B01A-B03X Fisica generale - Struttura della materia 1 Fisica C06X Chimica 1 Chimica K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni 1 Informatica di base H15X Estimo 1 Economia e gestione I27X Ingegneria economico-gestionale P01A Economia politica H01A Idraulica 1 H01B-H01C Costruzioni idrauliche - Costruzioni marittime D02B Geologia applicata 1 H06X Geotecnica H07A Scienza delle costruzioni 1 H07B Tecnica delle costruzioni 1 H11X Disegno 1 I14A Scienza e tecnologia dei materiali 1 H01A Idraulica 1 H01B Costruzioni idrauliche H01C Costruzioni marittime H02X Ingegneria sanitaria-ambientale 1 H03X Strade, ferrovie ed aeroporti 1 H04X Trasporti 1 H05X Topografia e cartografia 1 I04C Sistemi e tecnologie energetici 1 I07X Meccanica applicata alle macchine 1 I17X Elettrotecnica 1 Elettrotecnica e sue applicazioni I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici I19X Sistemi elettrici per l'energia + 7 moduli didattici da definire in sede locale. Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Perugia, 26 febbraio 1996 Il rettore: CALZONI